Cronaca

Cento anni fa veniva abrogata l’autorizzazione maritale. Funzionava così

autorizzazione maritale codice pisanelli

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Vittorio Emanuele III

Un secolo fa le donne conquistarono finalmente la loro legittimazione a compiere atti e a prendere decisioni, di carattere contrattuale, senza l’autorizzazione del marito. È infatti nel 1919, con le “Norme circa la capacità giuridica della donna”, che viene abrogato l’articolo 134 del codice civile del Regno d’Italia, in vigore dal 1865 (il cosiddetto codice Pisanelli): proprio quella norma, infatti, aveva per oltre 50 anni sancito il principio dell'”autorizzazione maritale”, per cui una moglie non poteva “donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere e riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti”, senza il via libera del coniuge.

L’autorizzazione doveva essere data con un “atto pubblico”, fermo il “diritto” di revocarla. In alcuni casi, però, non era necessaria: quando il marito fosse stato “minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l’espiazione della pena”, o nelle situazioni di separazione legale “per colpa del marito”.

Un’altra eccezione alla regola era quella riguardante la donna commerciante (“che eserciti la mercatura”, era scritto nel codice Pisanelli): l’esonero all’autorizzazione era legato agli atti commerciali che la moglie compiva nel suo lavoro. Nel caso di opposizione o impossibilità all’autorizzazione da parte del marito, a pronunciarsi, prevedeva la legge, era il tribunale civile. È stata la legge Sacchi, esattamente cento anni fa, a cancellare l’istituto dell’autorizzazione maritale e a riconoscere l’accesso – seppur con limiti che cadranno solo nell’età repubblicana – delle donne agli impieghi pubblici e all’esercizio delle professioni.

Emanata il 17 luglio del 1919 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale due giorni dopo – la riforma, firmata dal re Vittorio Emanuele III e controfirmata dal Guardasigilli Ludovico Mortara – abrogò gli articoli del codice civile regio sull’autorizzazione maritale, prevedendo, all’articolo 7, che “Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espresse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionari o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento”.

Un altro passo avanti, con il diritto politico, ci sarà nel 1946: le prime elezioni amministrative alle quali le donne furono chiamate a votare si svolsero a partire dal 10 marzo 1946 in 5 turni, mentre le prime elezioni politiche – svolte assieme al referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica – si tennero il 2 giugno 1946. La legge Sacchi sarà infine superata con la riforma del 1963, in base alla quale “la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere, categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge”.

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