Cronaca

Cosa prevede la legge sulla videosorveglianza in Italia

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PIERRE ANDRIEU / AFP 

Telecamere di sorveglianza 

“La sentenza della Corte di Strasburgo sulla videosorveglianza occulta dei lavoratori in azienda a mio avviso è positiva, perché opera un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza del lavoratore e il diritto dell’azienda a proteggere il proprio patrimonio”. Lo dice all’Agi, Aldo Bottini, presidente degli Avvocati Giuslavoristi italiani, commentando la sentenza della Corte di Strasburgo sulla videosorveglianza occulta dei lavoratori in azienda.

“E’ interessante il fatto che la Grande Chambre abbia ribaltato il giudizio precedente – osserva Bottini – in prima istanza la Corte europea dei diritti dell’uomo si era espressa a favore dei lavoratori in quanto non erano stati avvertiti della presenza delle telecamere. La Grande Chambre invece ha ritenuto che queste riprese fossero legittime, perché non erano state effettuate a casaccio ma mirate ad accertare fondati sospetti sui lavoratori”. 

Questa sentenza, sottolinea Bottini, non avrà conseguenze sulla realtà italiana: “Noi abbiamo già una normativa precisa – spiega – l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rivisitato nel 2015 dal Jobs Act stabilisce che il controllo del lavoratore a distanza può essere effettuato per determinate finalità, tra cui la tutela del patrimonio aziendale.

È però necessario, nel caso si tratti di telecamere, che ci sia un accordo sindacale o un’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato del lavoro. Una volta che siano presenti queste autorizzazioni, è comunque necessaria l’informativa ai lavoratori. E comunque i controlli non possono violare i principi della privacy, ad esempio quello di proporzionalità”.

Le cose cambiano se il controllo del lavoratore avviene non attraverso uno strumento esterno, come le telecamere, ma con uno strumento usato per il lavoro. Oggi nel mondo digitale ogni strumento di lavoro è tracciabile, ad esempio la mail aziendale. “In questo caso – argomenta il giuslavorista – non sono necessari né un accordo sindacale né l’autorizzazione dell’ispettorato, questi passaggi si possono saltare. Ma rimane fermo l’obbligo dell’informativa al dipendente e del rispetto della privacy.

Il datore di lavoro – continua Bottini – deve dotarsi di una policy, in pratica un regolamento, in cui descrive tutti gli strumenti di controllo a distanza utilizzati nella sua azienda ed anche quali tipi di controlli intende effettuare. Il principio è: intanto ti posso controllare in quanto ti ho avvisato. Se si seguono queste regole, in Italia tutto il materiale che il datore di lavoro raccoglie può essere utilizzato a qualsiasi fine, quindi anche nelle cause giudiziarie. In caso contrario il datore di lavoro non puo’ utilizzare i dati raccolti”. 

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