Cronaca

Il vademecum aggiornato su cosa è vietato e cosa no

Per fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus il governo ha annunciato nuove misure. Con l’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo, in vigore dalla mezzanotte del 21 marzo e fino a mercoledì 25, sono in vigore ulteriori restrizioni che riguardano spostamenti e attività all’aperto. In particolare non è più consentito l’accesso ai parchi pubblici: in termini concreti, insomma, niente più jogging nelle aree verdi delle nostre città. L’attività motoria, tuttavia, resta consentita, a patto che avvenga “individualmente in prossimità della propria abitazione”. In questo articolo cerchiamo di rispondere alle vostre domande su cosa è lecito fare in queste settimane di isolamento.

È consentito uscire di casa?

Si deve evitare di uscire di casa, ma è consentito farlo in tre casi: “per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per spostamenti per motivi di salute”. 

Quali sono le “comprovate esigenze lavorative”?

Il termine ‘comprovate’ significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autocertificazione (scaricabile qua) o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Ricapitolando, è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. 

Quali sono le “situazioni di necessità”?

Sono quelle che riguardano “l’acquisto di beni essenziali”, come ad esempio fare la spesa. In queste circostanze occorre comunque assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro. Il governo ricorda come, “senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti”. 

Posso muovermi in città?

Solo per le tre ragioni indicate in precedenza: i divieti e le raccomandazioni infatti valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune.

Posso andare a correre al parco?

No, dal 21 marzo è vietato recarsi nei parchi. Lo ha stabilito l’ordinanza del ministero della Salute: è vietato “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”, così come è proibito “svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto”.

E quindi non posso più fare attività motoria?

Non esattamente: il ministero della Salute ha specificato che “resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

È consentito utilizzare la bicicletta? 

È possibile utilizzare la bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria, anche in questo caso “in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

Mi trovo lontano da casa, posso farvi rientro?

Sì, il decreto lo stabilisce in maniera esplicita: “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Attenzione, però: nell’ordinanza del 20 marzo si legge che “nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”. Stop, quindi, agli spostamenti nelle seconde case. La misura è in vigore nei giorni festivi (cioè la domenica) e in quelli prefestivi (cioè il sabato) e in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni, perciò il venerdì e il lunedì. Al momento, lo ricordiamo, la misura è in vigore fino al 25 marzo. 

Che cosa rischio se non rispetto le regole?

Nel caso di violazioni delle norme sugli spostamenti si rischia l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro, ovvero le sanzioni previste dall’articolo 650 del codice penale. Attenzione, però: il ministero dell’Interno mette in guardia i trasgressori, avvertendo che “pene più severe possono essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato”.

Occorre sempre avere un’autocertificazione con sé?

Per uscire occorre compilare un’autodichiarazione (ecco nuovamente il link per scaricarla). Nel caso in cui non la si abbia con sé, tale certificazione potrà essere resa seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia incaricate di effettuare i controlli. 

Che cosa succede se dichiaro il falso?

Una falsa dichiarazione è un reato. In particolare occorre fare riferimento all’articolo 495 del codice penale, che punisce questo genere di reato con “la reclusione da uno a sei anni”.

Ho qualche linea di febbre: posso uscire?

L’invito del governo è a essere responsabili e usare buon senso. In particolare, “ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali”. Chi ha qualche linea di febbre, inoltre, è invitato a contattare il proprio medico curante, naturalmente via telefono.

Sono in quarantena: posso uscire nel quadro delle tre situazioni di necessità?

No, chi è in quarantena e chi è risultato positivo al virus non può uscire da casa per nessun motivo. Nel nuovo modulo di autocertificazione (lo trovate in versione .pdf a questo link) è obbligatorio dichiarare di “non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19”. 

A scanso di equivoci, è opportuno specificare che il termine ‘quarantena’ indica la misura sanitaria imposta a soggetti risultati positivi o ai quali è stato ordinato di rispettare un periodo durante il quale non uscire di casa per nessun motivo. Quella che stanno vivendo tutti i cittadini che si trovano in Italia (caratterizzata dalle misure di contenimento del contagio che consentono di uscire per andare al lavoro, per situazioni di necessità o per spostamenti dovuti a motivi di salute) tecnicamente non si chiama quarantena: per evitare confusione sarebbe bene parlare di misure di isolamento o di distanziamento sociale. 

I transfrontalieri possono muoversi?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

È possibile raggiungere la propria casa di vacanza, in assenza di residenza o domicilio?

No, gli spostamenti restano consentiti ai sensi del dpcm dell’8 marzo 2020 solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute o per rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

L’ordinanza del 20 marzo del ministero della Salute, come già detto, ha ulteriormente chiarito questo aspetto, ribadendo che “nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

È necessario procurarsi scorte di cibo?

No. Il governo ha assicurato che “si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili”.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal dpcm 11 marzo 2020, la cui lista è disponibile negli Allegati 1 e 2 che si trovano a questo link.

I centri commerciali restano aperti?

Sì, il governo ha stabilito che i centri commerciali restino aperti. Tuttavia alcune Regioni stanno agendo per conto proprio, imponendo orari diversi, così come alcune singole catene hanno optato per cambiare gli orari di apertura. Al momento risulta che Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Calabria abbiano deciso di chiudere i supermercati la domenica, e il Lazio adottando invece gli orari 8:30-19 nei giorni feriali e 8:30-15:00 la domenica.

Quali sono le attività di vendita di generi di prima necessità?

La lista è piuttosto lunga: rimane consentito, tra le tante casistiche contenute nell’Allegato 1 al decreto, il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, attrezzature per le telecomunicazioni ed elettrodomestici. Inoltre via libera al commercio di ferramenta e vernici, articoli igienico-sanitari, materiali ortopedici, articoli di profumeria e saponi e detersivi. Rimangono aperte anche le edicole e gli ottici. Funzionamento regolare anche per lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri. 

Le farmacie chiuderanno?

Naturalmente no: le farmacie, così come le parafarmacie, sono aperte. 

E i tabaccai? 

Anche i tabaccai sono aperti come di consueto.

Fino a quando resteranno chiusi i negozi interessati dal decreto?

Fino al 25 marzo. Lo stabilisce l’articolo 2 comma 1 del dpcm dell’11 marzo. 

Posso andare a bere un caffè al bar?

No. I bar, così come pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutte le altre attività dei servizi di ristorazione, sono chiusi. Rimangono aperte le mense e i “servizi di catering continuativo su base contrattuale”. Per capirsi, i servizi di ristorazione che riforniscono ad esempio le industrie.

Gli autogrill e le altre attività lungo le autostrade sono aperti?

Sì: il governo ha deciso che restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale. L’ordinanza del 20 marzo prevede tuttavia che questi esercizi “possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali”. Tra le altre novità c’è “la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri” e quelle di rifornimento carburante non su rete autostradale, cioè lungo le normali strade italiane. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti, “con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Posso andare a farmi tagliare i capelli?

No. Parrucchieri, barbieri ed estetisti rimangono chiusi.

Le banche e le assicurazioni sono chiuse?

No, banche e assicurazioni sono aperte. 

Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni Comune. Le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti proseguono normalmente.

Posso portare a spasso il cane o altri animali da compagnia?

Sì, per le loro esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone. Via libera anche nel caso in cui occorra recarsi dal veterinario.

È consentito uscire di casa per andare a mangiare da parenti o amici?

No, è vietato. Non si tratta di uno spostamento necessario e per questo motivo non rientra tra quelli ammessi. 

Posso andare a trovare i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è consentito. Occorre però prestare attenzione a non rappresentare un pericolo per gli anziani, la fascia maggiormente vulnerabile al virus. 

Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.

Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

Le riunioni condominiali sono consentite? 

Sono proibite le riunioni condominiali che si svolgano in presenza dei condomini. Sono consentite nel caso in cui avvengano con modalità a distanza, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere.

Qual è la norma in materia di turismo?

Il governo ricorda che sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. Le strutture alberghiere sono autorizzate a erogare servizi di somministrazione e bar soltanto alle persone che vi siano alloggiate. 

Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

Sono previste limitazioni all’attività lavorativa di un autotrasportatore?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

Colf, badanti e baby-sitter possono continuare a lavorare?

Sì. 

La modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?

Sì. Fino al 25 marzo 2020 sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti. 

Sono consentiti i lavori di riparazione nella casa in cui si dimora?

Sì, le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal dpcm dell’11 marzo 2020. Tali prestazioni lavorative possono essere svolte, a patto che siano indispensabili e non prorogabili.

Per approfondire:

Sul sito del governo è disponibile un vademecum con il quale, nei giorni scorsi, Palazzo Chigi ha cercato di fare ulteriore chiarezza su cosa è consentito fare e che cosa no. 

Per ricostruire gli step che hanno portato alle misure attuali è possibile invece consultare il dpcm dell’8 marzo 2020, con il quale venivano introdotte misure per tutta la Lombardia e altre 14 province; il dpcm del 9 marzo 2020, con il quale tali misure venivano estese all’intero territorio nazionale; il dpcm dell’11 marzo 2020, con il quale è stato imposto il ‘lockdown’, cioè la sospensione fino al 25 marzo di gran parte delle attività sul suolo nazionale. 

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