Cronaca

La legittimità della legge Merlin al vaglio della Consulta

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A 61 anni dalla sua entrata in vigore, la legge Merlin torna al vaglio dei giudici costituzionali: la questione di legittimità su cui Palazzo della Consulta concentrerà parte dell’udienza fissata per martedì prossimo, 5 marzo, è stata sollevata dalla Corte d’appello di Bari lo scorso anno, nell’ambito del processo sulle donne portate, fra il 2008 e il 2009, nelle residenze dell’allora premier Silvio Berlusconi, e nel quale è imputato, tra gli altri, l’imprenditore Gianpaolo Tarantini per reclutamento e favoreggiamento della prostituzione.

Violato il principio di “autodeterminazione sessuale”?

Sono proprio le escort, infatti, il ‘nodo’ su cui dovrà puntare l’attenzione la Corte costituzionale: il fenomeno sociale della prostituzione professionale rappresenta una novità – è l’assunto dei giudici baresi – e la legge Merlin è invece stata concepita in un’epoca storica in cui tale fenomeno non era conosciuto. In particolare, i ‘giudici delle leggi’ dovranno sancire se la norma risalente al 1958 sia legittima o meno nel punto in cui configura come reato “il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata”.

La Corte d’appello di Bari, infatti, pone in rilievo un possibile contrasto della norma con il “principio della libertà di autodeterminazione sessuale, qualificabile come diritto inviolabile della persona umana, la quale potrebbe esprimersi anche nella scelta di offrire prestazioni sessuali verso corrispettivo” e, a suo dire, sarebbe violato anche l’articolo 41 della Costituzione, “potendo la libera autodeterminazione sessuale, essere considerata anche come una forma di estrinsecazione dell’iniziativa economica privata”.

Nell’ordinanza con cui hanno trasmesso gli atti alla Consulta, i giudici baresi evocano inoltre gli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione per contrasto con il principio di “necessaria offensività del reato”, in quanto, nei casi in questione, le condotte di reclutamento e di favoreggiamento della prostituzione “non arrecherebbero offesa al bene giuridico tutelato, costituito appunto dall’autodeterminazione sessuale, che sarebbe, tra l’altro, facilitato dall’apporto dei terzi”. Un’altra specifica questione viene sollevata poi con riferimento al reato di favoreggiamento della prostituzione che sarebbe in contrasto con i principi di “tassatività e determinatezza della norma incriminatrice” sanciti dall’articolo 25 della Costituzione: una formula troppo generica, secondo i giudici pugliesi, del fatto incriminato, mentre la determinazione delle condotte penalmente rilevanti deve necessariamente essere collegata alla loro concreta idoneità di offendere l’interesse protetto.

Per l’Avvocatura la questione di legittimità è inammissibile

In difesa della legge Merlin, martedì prossimo, parlerà invece l’Avvocatura generale dello Stato, con il viceavvocato generale Gabriella Palmieri, in rappresentanza della presidenza del Consiglio dei ministri: la questione di legittimità deve essere dichiarata inammissibile o infondata, scriveva l’Avvocatura in una memoria presentata lo scorso maggio, ricordando che l’interesse preminente è quello della tutela della dignità della persona. Una linea condivisa dalle associazioni in difesa delle donne, che, come la Rete per le Parità e Differenza donna, hanno chiesto alla Corte di poter intervenire nel procedimento a sostegno della legge Merlin.

L’udienza di martedì a Palazzo della Consulta si aprirà dunque, dopo la relazione del giudice Franco Modugno, con un primo esame sull’ammissibilità degli interventi delle associazioni nel processo, poi andrà nel merito della questione, con le arringhe dei difensori di Gianpaolo Tarantini e del coimputato Massimiliano Verdoscia e dell’avvocato dello Stato. 

Dopo la decisione dei giudici costituzionali e il deposito delle motivazioni della sentenza, il processo ‘escort’, sospeso dal febbraio dello scorso anno, riprenderà davanti alla Corte d’appello di Bari, che dovrà seguire la linea dettata dalla Consulta. L’eccezione di incostituzionalità era stata presentata, ma non accolta, già nel corso di processo di primo grado, che si era concluso il 13 novembre 2015 con la condanna di Tarantini a 7 anni e 10 mesi di reclusione, di Sabina Began – “l’ape regina” – a un anno e 4 mesi, di Massimiliano Verdoscia e del pr milanese Peter Faraone, entrambi amici di Tarantini, rispettivamente a 3 anni e 6 mesi e 2 anni e 6 mesi. 

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